Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Deiezioni canine, obbligo di rimozione e di pulizia

Dettagli

Descrizione breve
In vigore dal 31 ottobre 2023
Data:

2 Novembre 2023

Tempo di lettura:

2 minuti

Descrizione

Con ordinanza del Sindaco n. 24 del 31.10.2023 nel Comune di Barberino Tavarnelle è stato istituito l'obbligo di raccolta delle deiezioni canine e di pulizia.
Tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani (anche se incaricati temporaneamente della loro conduzione o custodia) che si trovano con l’animale su area urbana pubblica o ad uso pubblico devono:

  • disporre di una bottiglietta della capienza di almeno mezzo litro, od altro contenitore, contenente acqua senza aggiunta di sostanze chimiche né di detergenti e/o disinfettanti, da utilizzare per la pulizia e diluizione delle deiezioni liquide canine;
  • disporre di strumenti idonei all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane come paletta e/o sacchetti monouso, od altro strumento idoneo;
  • provvedere immediatamente e per quanto possibile, oltre alla pulizia delle deiezioni solide come già disposto dalla normativa regionale, alla pulizia e alla diluizione delle deiezioni liquide prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico;
  • esibire gli strumenti di cui sopra di pulizia delle deiezioni liquide dei cani, su richiesta della Pubblica Autorità.

Chi può fare eccezione?

  • i non vedenti accompagnati da cani guida e di particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della pulizia delle deiezioni liquide canine, nonché delle Forze di Polizia e della Protezione Civile, qualora impieghino cani per esigenze di servizio.

Cosa si rischia?

Le violazioni delle disposizioni sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00, ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
La violazione dell'obbligo di disporre di strumenti idonei all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane (paletta e/o sacchetti monouso, od altro strumento idoneo) è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 480,00, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera j della L.R. 59/2009.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'ordinanza allegata.

 

Allegati

Ultimo aggiornamento:

03/11/2023, 08:41