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Accesso agli atti - accesso documentale (L. 241/1990)

Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso ai "documenti amministrativi", intesi come rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti dall’Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

Accesso civico generalizzato - art. 5 D. Lgs. 33/2013

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/2013, dalla deliberazione ANAC 1309 del 28 dicembre 2016.

Accesso civico semplice - art. 5 D. Lgs. 33/2013

Chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge, nel caso in cui essa non sia stata effettuata.