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Dichiarazione riutilizzo terre e rocce

Servizio attivo

Dettagli

Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.

A chi è rivolto

Agli operatori che gestiscono terre e rocce derivanti da scavi, ad esempio sbancamenti, fondazioni, trincee, perforazioni o livellamento di opere in terra.

Descrizione

Dal 22/08/2017 è entrato in vigore il DPR 13/06/2017 n. 120 sul riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo. Il nuovo regolamento prevede l'utilizzo di autocertificazioni ed il rafforzamento dei controlli. 
Gli adempimenti richiesti sono stati semplificati rispetto alle disposizioni previgenti.
Il nuovo testo presenta disposizioni comuni a tutti i tipi di cantiere e norme specifiche per quelli di grandi dimensioni e per quelli piccoli.

Come fare

Per i cantieri di grandi dimensioni (in cui sono prodotte terre e rocce da scavo superiori a mc. 6000) è obbligatorio il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 e allegato 5 del DPR 120/2017 mentre per i cantieri di piccole dimensioni (inferiori a mc. 6000) è sufficiente l'autodichiarazione di cui all'articolo 21 e allegato 6 del DPR 120/2017.
Il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va accompagnato da un'apposita documentazione conformemente all'articolo 6 e allegato 7 del DPR 120/2017.
La dichiarazione di avvenuto utilizzo sia per i grandi cantieri che per i piccoli, va redatta conformemente all'articolo 7 e allegato 8 del DPR 120/2017.
La documentazione inerente le terre e rocce da scavo va presentata alla competente Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

Cosa si ottiene

La norma non prevede una specifica approvazione.

Tempi e scadenze

ARPAT effettuerà controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

Quanto costa

Consultare le informazioni presenti sul sito di ARPAT.

Ulteriori informazioni

Il 22/08/2017 entra in vigore il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 inerente la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Il nuovo regolamento prevede l'utilizzo di autocertificazioni ed il rafforzamento dei controlli. 
Gli adempimenti richiesti sono stati semplificati rispetto alle disposizioni previgenti.
Il nuovo testo presenta disposizioni comuni a tutti i tipi di cantiere e norme specifiche per quelli di grandi dimensioni e per quelli piccoli.
Per i cantieri di grandi dimensioni (in cui sono prodotte terre e rocce da scavo superiori a mc. 6000) è obbligatorio il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 e allegato 5 del DPR 120/2017 mentre per i cantieri di piccole dimensioni (inferiori a mc. 6000) è sufficiente l'autodichiarazione di cui all'articolo 21 e allegato 6 del DPR 120/2017.
Il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va accompagnato da un'apposita documentazione conformemente all'articolo 6 e allegato 7 del DPR 120/2017.
La dichiarazione di avvenuto utilizzo sia per i grandi cantieri che per i piccoli, va redatta conformemente all'articolo 7 e allegato 8 del DPR 120/2017.
La documentazione inerente le terre e rocce da scavo va presentata alla competente Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Per la dichiarazione di utilizzo di terre e rocce al di fuori del sito di produzione, la modulistica di riferimento è disposibile sul sito di Arpat.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Unità organizzativa responsabile

Area Edilizia/Sue, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica

Gestione del SUE, atti endoprocedimenti dell’attività edilizia, pianificazione territoriale urbanistica, procedure inerenti la paesaggistica e gestione del SIT

Ufficio Edilizia/SUE

Gestione dei permessi di costruire, le denunce di inizio attività, le destinazioni d'uso degli immobili e funzioni amministrative in materia edilizia

Normativa di riferimento

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ultimo aggiornamento:

24/07/2024, 09:12