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Voto assistito e voto domiciliare

Servizio attivo

Dettagli

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il voto con l'assistenza in cabina di una persona liberamente scelta ed iscritta nelle liste elettorali.
L'impedimento deve essere ricollegabile alla capacità visiva od al movimento delle mani.

A chi è rivolto

Sono da considerare elettori ed elettrici fisicamente impediti ad esercitare materialmente e     autonomamente il diritto di voto le persone:
    • cieche;
    • amputate delle mani;
    • affette da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Descrizione

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni: 
a) l’impedimento fisico è evidente; 
b) sulla tessera elettorale è apposto il timbro con la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”; 
c) l’elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. 68 
All’interno del libretto, recante, tra l’altro, la fotografia del titolare, oltre 69 all’indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07;
d) l’elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, attestante che l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. 
La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. 
Il certificato medico viene allegato al verbale delle operazioni di seggio da parte del Presidente;

Come fare

Se ci si trova in una delle suddette condizioni è possibile recarsi direttamente al seggio
     
Gli elettori e le elettrici con difficoltà permanenti che danno diritto ad essere accompagnate in cabina elettorale, possono richiedere, all'Ufficio Elettorale del Comune di apporre sulla loro tessera elettorale l'annotazione AVD, che è permanente e dà diritto all'accompagnamento nella cabina elettorale anche per future consultazioni. 
     
La persona interessata o una sua delegata dovrà rivolgersi all'Ufficio Elettorale con la tessera elettorale e la certificazione medica attestante la particolare situazione, rilasciata da funzionario medico dell'Azienda USL

Cosa serve

Per l’annotazione sulla tessera elettorale del diritto di voto assistito permanente:
     - modulo di domanda debitamente compilato e firmato
     - tessera elettorale
     - documento d’identità
     - certificato rilasciato da funzionario medico dell'Azienda USL.

QUI il calendario e le sedi per il rilascio delle certificazioni mediche

Cosa si ottiene

Timbro AVD sulla tessera elettorale

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in ogni momento

Vincoli

Nessuno può assistere in cabina più di un elettore o elettrice

Ulteriori informazioni

VOTO ASSISTITO

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità ovvero gli elettori portatori di handicap se gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, con l'assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato mediante esibizione di apposito certificato rilasciato immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale. Tale certificato medico deve attestare che l'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.Con recenti modifiche di legge è caduto il vincolo che imponeva di scegliere tra parenti o cittadini residenti nello stesso comune il proprio accompagnatore: il cittadino in difficoltà può scegliere liberamente da chi farsi accompagnare in cabina elettorale al momento del voto, anche se residente in altri comuni d'Italia.Per agevolare l'accesso al voto assistito il legislatore ha introdotto la possibilità di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando così la necessità di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale.Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell'elettore ed è apposta dall'Ufficio Elettorale su domanda corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL attestante esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente sia presentata da elettore non vedente è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall'I.N.P.S. (in precedenza dal Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).

Si precisa infine che la domanda per ottenere l'apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale personale può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purchè in possesso di delega su carta semplice, fotocopia del documento di identità dell'interessato e della tessera elettorale dell'interessato in originale.

VOTO DOMICILIARE

Chi può fare la richiesta

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" (servizi di trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili). e gli elettori "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore".
La disposizione si applica in occasione delle elezioni Politiche, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, dei referendum statali.
Per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale la disposizione si applica soltanto nel caso in cui l'elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del Comune per cui è elettore.
In caso di Consultazioni Regionali e' indispensabile che l'elettore dimori in un Comune della Regione Toscana.
La richiesta non ha costi per l'elettore.

Cosa fare

La dichiarazione attestante la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso l'abitazione redatta in carta libera deve essere indirizzata al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali a cui è iscritto.
Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:

  • certificato medico attestante l’esistenza di condizioni di gravissima infermità fisica, con prognosi di almeno 60 giorni (decorrenti dalla data del rilascio del certificato), rilasciato da funzionario medico designato dall’Azienda
    Sanitaria Locale oppure certificato medico attestante l’esistenza di un’infermità fisica che comporta dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali rilasciato da funzionario medico designato dall’Azienda Sanitaria Locale
  •  copia del documento di identità del dichiarante
Gli elettori fisicamente impediti possono essere accompagnati in cabina elettorale ed esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore liberamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica. 
L'impedimento dovrà essere dimostrato al seggio con certificato medico rilasciato dai medici designati dalla Azienda Usl.

Modalità

Il Sindaco, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione trasmessa, provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni ed a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi stessi.

Viene messo a disposizione dalla Confraternita di Misericordia di Barberino Tavarnelle un automezzo predisposto al trasporto dal luogo di residenza alla sezione elettorale di appartenenza per elettore NON deambulante - Legge 05.02.1992, n. 104  - In allegato la domanda da compilare e consegnare al Comune. 

Raccolta del voto

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata nella dichiarazione dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. All'operazione di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Sarà cura del Presidente assicurare la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
Le schede votate saranno raccolte e custodite dal Presidente in plichi distinti in base al tipo di elezione e riportate presso l'ufficio elettorale di sezione, dove saranno immesse nelle urne che raccolgono le schede già votate.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Ultimo aggiornamento:

11/07/2024, 16:28