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Matrimonio con cittadino straniero

Servizio attivo

Dettagli

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
 

A chi è rivolto

A coloro che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso e hanno la cittadinanza di altro stato.

Descrizione

Se la persona straniera è residente o domiciliata in Italia, sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio.
Se entrambi i futuri sposi non sono residenti né domiciliati in Italia, al posto delle pubblicazioni dovranno sottoscrivere un verbale davanti all’Ufficiale di Stato Civile nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. 
Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l'Ufficio dello Stato Civile.
Le persone straniere che non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistite, sia per la dichiarazione di assenza di impedimenti, sia durante la celebrazione del matrimonio stesso, da un o una interprete che conosca bene la lingua italiana, e che dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico. 
La presenza dell’interprete è necessaria anche qualora siano i testimoni a non conoscere la lingua italiana.

 

Come fare

Prendere un appuntamento con l’ufficiale di stato civile.

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio delle persone straniere in Italia è il Nulla Osta, rilasciato ai sensi dell’art.116 del Codice Civile Italiano, dalla competente Autorità del Paese d’origine o documenti equivalenti rilasciati in base a specifici accordi o convenzioni internazionali.

Il Nulla-Osta deve contenere i seguenti dati:
- L'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita;
- generalità del padre;
- generalità della madre;
- Cittadinanza;
- Residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza);
- Stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre l'autorizzazione del Tribunale (art.116 c.2 e 89 Codice Civile). La donna divorziata deve contattare comunque l'Ufficio al fine di stabilire se necessita o meno della stessa Autorizzazione.

Il nulla osta al matrimonio può essere rilasciato:

Dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura. Sono esenti dalla legalizzazione i documenti rilasciati dall’autorità dei paesi membri dell'Unione Europea (Regolamento UE 2016/1191) e dei seguenti Stati: Gran Bretagna,  Liechtenstein, Moldova, Norvegia, Russia, Svizzera, Turchia. (Convenzione di Londra del 7 Giugno 1968).
Dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). 
I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. 
Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. 
Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Cosa serve

  • passaporto valido;
  • nulla-osta al matrimonio o certificazione sostitutiva del nulla-osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati
  • copia del documento dell'interprete (se necessario).

Tutti i documenti devono essere prodotti in originale.

I documenti formati all'estero dovranno essere in tradotti in italiano (o redatti su modelli plurilingue previsti da apposite convezioni) e legalizzati.

Per la verifica dei dati è necessario trasmettere con congruo anticipo prima del matrimonio, una copia di tutta la documentazione, anche via email.

Cosa si ottiene

L'Autorizzazione alla celebrazione del matrimonio

Tempi e scadenze

Nel caso di persone entrambe straniere e non residenti è necessario un congruo anticipo per la trasmissione dei documenti, prima del matrimonio. In ogni caso le scadenze e le tempistiche devono essere accordate con l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Barberino Tavarnelle

Ulteriori informazioni

Il Nulla-Osta

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).
Deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità).

Può essere rilasciato:

  • dall'Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente.

  • dall'Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana  all’estero.

N.B. Occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta  non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.

Gli stessi documenti sono esenti dalla legalizzazione se rilasciati dai seguenti Paesi:

AUSTRIA - BELGIO - CROAZIA - DANIMARCA - FINLANDIA - FRANCIA - GERMANIA - GRAN BRETAGNA - GRECIA - IRLANDA - LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO - NORVEGIA - OLANDA - PORTOGALLO - REPUBBLICA CECA - REPUBBLICA DI CIPRO - REPUBBLICA DI ESTONIA - REPUBBLICA DI LETTONIA - REPUBBLICA DI LITUANIA - REPUBBLICA DI MALTA - REPUBBLICA DI POLONIA - REPUBBLICA DI UNGHERIA - REPUBBLICA DI SLOVENIA - REPUBBLICA SLOVACCA - SAN MARINO - SPAGNA - SVEZIA - SVIZZERA.

Nota bene:

Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.

Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.

Il Certificato di capacità matrimoniale è previsto dalla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, ratificata dal Governo Italiano con la Legge n. 950/1984.

Stati aderenti: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Moldavia.
Trattasi  di materia regolata da una Convenzione di diritto internazionale.
Possono  esibire detto certificato i cittadini stranieri appartenenti ai Paesi sopra indicati.

I certificati devono essere datati e muniti della firma e del timbro dell’autorità che li rilascia.
La loro validità è limitata ad una durata di sei mesi dalla data del rilascio.
Per l'ottenimento del certificato i cittadini dovranno interpellare l’Autorità competente del Paese di appartenenza (solitamente è l’Ufficio di Stato Civile, in alcuni casi occorre informarsi presso il proprio Consolato sull’autorità competente al rilascio).
Le procedure di rilascio del certificato di capacità matrimoniale sono regolate dalla legge nazionale di ciascun sposo.
In mancanza potranno esibire il nulla osta di cui all’art. 116 del c.c.

Cittadini Statunitensi

Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:

  • atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese, può contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un'autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)

  • dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.

Cittadini Australiani

In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:

  • dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.

  • documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.

Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino/a australiano/a dovrà presentare oltre alla dichiarazione giurata suddetta - un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal/dalla richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l'interessato/a è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. A tal fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile e, all'estero, le Autorità consolari italiane.

Cittadini Norvegesi

Per contrarre matrimonio devono esibire il NULLA-OSTA  rilasciato dal Comune Norvegese di residenza degli sposi, in lingua italiana, oppure in lingua locale con allegata traduzione giurata.
Sul documento in parola dovrà essere apposta  la relativa “Apostille” da parte del Comune che lo ha emesso (il nulla osta sarà valido per quattro mesi).


Cittadini  Svedesi

Il cittadino svedese residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre il nulla-osta rilasciato dall’Anagrafe del Comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato che ne attesterà anche la conformità all’originale. La documentazione così prodotta dovrà essere debitamente legalizzata mediante “Apostille” (Convenzione dell’Aja del 05.10.1961). Il nulla-osta continuerà ad essere rilasciato dall’autorità diplomatica svedese in Italia solo in caso di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.


Cittadini Polacchi

In questo caso è il capo dell’ufficio dello stato civile polacco competente al rilascio del NULLA  OSTA.  Solo nel caso che il cittadino polacco residente all’estero non abbia avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia, oppure sia partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risieda permanentemente all’estero, il certificato deve essere rilasciato dal Console. 
Il cittadino polacco o lo straniero residente in Polonia apolide che intende contrarre il matrimonio all'estero può ottenere il certificato attestante che in conformità alle leggi polacche può contrarre il matrimonio.
Il certificato è rilasciato dal Capo Ufficio Stato Civile nel luogo di residenza della persona alla quale si riferisce il certificato.
Il cittadino straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana deve farsi assistere da un interprete, sia per la richiesta delle pubblicazioni che per il matrimonio.

I cittadini stranieri non residenti né domiciliati in Italia non sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni, ma devono comunque rendere all’ufficiale dello stato civile del Comune dove intendono sposarsi una dichiarazione sull’inesistenza degli impedimenti al matrimonio previsti dall’art. 85, 86, 87 e 88 del Codice civile, producendo la documentazione prevista per legge. Tale dichiarazione deve essere resa, previo appuntamento, entro il giorno precedente la data fissata per il matrimonio in presenza di un interprete, se uno o entrambi gli sposi non conoscono perfettamente la lingua italiana (la documentazione dovrà essere anticipata almeno 10 giorni prima della celebrazione, unitamente alla fotocopia del documento d’identità degli sposi e dei 2 testimoni che dovranno essere presenti al matrimonio).

Contatti

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Ultimo aggiornamento:

05/06/2024, 13:07