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Separazioni e divorzi

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Dettagli

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini che intendono separarsi/divorziare dal coniuge.

Descrizione

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha introdotto nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

L'art. 1 della Legge 6 maggio 2015, n°55 entrata in vigore il 26.05.2015  ha introdotto il cosiddetto "divorzio breve", cioè la possibilità di ottenere il divorzio dopo un breve periodo di tempo dalla separazione personale.

Come fare

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. 
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmettere tassativamente entro 10 giorni al Comune (Ufficio di Stato Civile) di Barberino Tavarnelle:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio.
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi.
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

    La documentazione può essere inoltrata via PEC al seguente indirizzo:
    barberinotavarnelle@postacert.toscana.it
     

Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi che vogliono separarsi  consensualmente o chiedere il divorzio congiunto, di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione,  di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.  
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Tuttavia NON E' POSSIBILE ricorrere a questa procedura semplificata nei seguenti casi:

in presenza di figli minori
in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti 
in presenza di figli portatori di handicap grave o incapaci;
nel caso in cui le parti vogliano concordare patti di trasferimento patrimoniale;

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di residenza dei coniugi.

Cosa serve

Le parti devono trasmettere all'Ufficio di Stato Civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando la modulistica in allegato.

Tali dichiarazioni, debitamente sottoscritte, possono  essere inviate a:

m.cavicchioli@barberinotavarnelle.it
c.dinasso@barberinotavarnelle.it
l.gabbrielli@barberinotavarnelle.it

allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti. 
In caso di divorzio dovrà essere trasmessa anche la  sentenza di separazione.
L'Ufficio di Stato Civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. 
Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno  di volersi separare o divorziare, mediante sottoscrizione di apposito atto redatto dall’Ufficiale di Stato Civile. 
Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare o meno l’accordo, al fine di favorire un'ulteriore riflessione sulla decisione di separarsi o di divorziare.
Al secondo appuntamento l’Ufficiale di Stato Civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.

DIVORZIO BREVE    (Modifiche introdotte dalla Legge 6/5/2015 n. 55)

I 3 anni di separazione  previsti dalla legge 898/1970 sono stati accorciati nel seguente modo:

12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci si stata l’omologazione;
6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo con l’assistenza di avvocati (Convenzione Negoziata Assistita).

La nuova legge (art. 2) ha introdotto modifiche anche al regime patrimoniale dei coniugi, prevedendo lo scioglimento della comunione legale:

Dalla data di autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente nel caso di separazione giudiziale (ordinanza del Presidente del Tribunale);
Dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione, purché omologato, nel caso di separazione consensuale.

Cosa si ottiene

Il divorzio/separazione dal coniuge

Tempi e scadenze

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento)

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Unità organizzativa responsabile

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Ufficio Servizi Demografici

Iscrizione, registrazione, modifica e cancellazione dei movimenti migratori della popolazione, stato civile e elettorale

Normativa di riferimento

Legge n. 162/2014

Legge n.  55/2015

Ultimo aggiornamento:

19/06/2024, 14:31