Denuncia di nascita
Dettagli
A chi è rivolto
Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio o la propria figlia per la formazione dell'atto di nascita
Descrizione
Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.
Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino o della bambina e il nome che gli viene dato.
La denuncia di nascita può essere fatta:
presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita. Il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio di stato civile del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
presso il centro di nascita: entro 3 giorni dalla nascita, il genitore o suo procuratore deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
presso il comune di residenza dei genitori: entro 10 giorni dalla nascita. In questo caso soltanto i genitori possono fare la dichiarazione di nascita. Il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.
L'iscrizione anagrafica viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre.
Per i FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno di essi intenda effettuare il riconoscimento.
Come fare
Chi può presentare la denuncia di nascita?
- da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro; (in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata);
- da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro (in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico - autenticata da un notaio, con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i);
- da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale dl nascituro (vedi casi particolari).
Dove fare la denuncia di nascita?
- Presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento)
- Presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento)
- Presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento)
Cosa serve
Documentazione necessaria
- documento d'identità del/i dichiarante/i
- attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto, o in alternativa la "constatazione di avvenuto parto" o in via del tutto residuale una dichiarazione sostitutiva
- procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore
PER LE MADRI CITTADINE STRANIERE:
nulla-osta del Consolato d'appartenenza al riconoscimento materno secondo le leggi del Paese d'origine.
Cosa si ottiene
La formazione dell'atto di nascita del minore
Tempi e scadenze
La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento
Quanto costa
Il servizio è gratuito
Vincoli
Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento dei neonati:
- l'età dei genitori: possono dichiarare la nascita del figlio, e riconoscerlo, solo i genitori di età superiore ai 16 anni, salvo autorizzazione del tribunale; al di sotto di tale età, anche se consentita dalla normativa del Paese per il quale il genitore ha la cittadinanza, non è possibile il riconoscimento senza l'autorizzazione del tribunale;
- parentela in linea retta, in linea collaterale fino al 2° grado, vincolo di affinità in linea retta;
- può dichiarare la nascita solo la madre biologica, pertanto non possono essere accolte richieste di riconoscimento da parte di due madri o due padri, anche se uniti civilmente (potrà dichiarare la sola madre biologica o il padre dichiarando che il bambino è nato da donna che non vuole essere nominata).
Casi particolari
Denuncia di nascita tardiva
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato).
Ulteriori informazioni
La Legge italiana consente alla madre di rispettare la sua volontà di non essere nominata.
Se i genitori sono stranieri l'attribuzione del cognome e/o del nome, se diversamente regolati rispetto alla normativa italiana, deve essere dichiarata dagli stessi in base alla cittadinanza del nato.
In relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.286 in data 8 novembre 2016, esiste la possibilità di attribuire il cognome paterno seguito da quello materno con l' accordo fra i genitori.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.