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Dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione)

Servizio attivo

Dettagli

E' la dichiarazione che sostituisce la produzione di certificati. È regolata dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa).

A chi è rivolto

La dichiarazione sostitutiva di certificazione puo' essere rilasciata solo da maggiorenni.
Per i minori  la dichiarazione deve essere sottoscritta dal genitore esercente la potestà o dal tutore.

Casi particolari:

  • interdetti: la dichiarazione deve essere sottoscritta dal tutore.
  • inabilitati e minori emancipati: la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato con l'assistenza del curatore.
  • chi non puo' firmare: la dichiarazione è raccolta dal dipendente incaricato previo accertamento dell'identità del dichiarante

Cittadini stranieri:

i cittadini stranieri possono rendere la dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi seguenti:

  • per i cittadini appartenenti all'Unione Europea alle stesse condizioni dei cittadini italiani;
  • per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornati in Italia, purché essa riguardi stati, fatti o qualità personali attestabili da enti pubblici italiani.

Descrizione

E' la possibilità di dichiarare tutta una serie di fatti, stati e qualità personali in sostituzione del certificato corrispondente.
E' possiible utilizzare semper l'autocertificazione. sia quando ci si rivolge ad un ufficio pubblico o gestore di pubblici servizi, sia quando ci si rivolge a un privato che ha la necessità di conoscere dati personali, fatti o situazioni.
Infatti con il D.L. n.76/2020 convertito con L. n.120/2020 anche i privati sono obbligati ad accettare le autocertificazioni.

Come fare

Recarsi direttamente all'ufficio pubblico per consegnare l'autocertificazione esibendo un documento d'identità, oppure si può inviare per posta, per via telematica o farla consegnare da altri allegando copia del documento d'identità.
I dati concernenti cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati nei documenti di identità o riconoscimento (es. patente e passaporto) possono essere comprovati anche solo esibendo i documenti (senza quindi fare l'autocertificazione).

Cosa serve

E’ possibile utilizzare i moduli fac-simile disponibili su questa pagina o predisposti da altri enti o uffici. 
Per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Cosa si ottiene

Le autocertificazioni vengono utilizzate al posto di altri documenti per lo svolgimento di varie pratiche.

Tempi e scadenze

Nessuno.

Quanto costa

La dichiarazione sostitutiva non autenticata è gratuita.
Per la dichiarazione sostitutiva autenticata il costo è di € 16,00 (marca da bollo)

Ulteriori informazioni

Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  • data e il luogo di nascita;

  • residenza;

  • cittadinanza;

  • godimento dei diritti civili e politici;

  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

  • stato di famiglia;

  • esistenza in vita;

  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

  • appartenenza a ordini professionali;

  • titolo di studio, esami sostenuti;

  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

  • stato di disoccupazione;

  • qualità di pensionato e categoria di pensione;

  • qualità di studente;

  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

  • di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;

  • qualità di vivenza a carico;

  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Le dichiarazioni possono essere anche cumulative e possono riguardare anche dati storici, relativi cioè ad un momento precedente all'attuale.

NON possono essere sostituiti da autocertificazione i seguenti certificati:

  • medici

  • sanitari

  • veterinari

  • di origine

  • di conformità CE

  • di marchi

  • di brevetti

L'autocertificazione non può essere utilizzata per atti da presentare all'autorità giudiziaria in procedimenti giurisdizionali.

Validità
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:

  • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata

  • per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).

Contatti

Maria Cristina Di Nasso tel.
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Documenti

Normativa di riferimento

D.P.R. 445/2000
L. 183/2011
L. 120/2020

Ultimo aggiornamento:

05/06/2024, 13:18