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Accesso civico generalizzato - art. 5 D. Lgs. 33/2013

Servizio attivo

Dettagli

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/2013, dalla deliberazione ANAC 1309 del 28 dicembre 2016.

A chi è rivolto

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Descrizione

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/2013, dalla deliberazione ANAC 1309 del 28 dicembre 2016.

Come fare

La richiesta deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
Può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo PEC istituzionale barberinotavarnelle@postacert.toscana.it o all'Ufficio Protocollo dell'ente.
Deve essere indirizzata:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. L'elenco degli uffici (referenti/recapiti telefonici e e-mail) è riportato nella pagina uffici del sito istituzionale.
b) all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Cosa serve

Il modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato è disponibile nella sezione allegati della presente scheda.

Cosa si ottiene

L'accesso ai dati richiesti.

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

30
giorni
dalla richiesta

Quanto costa

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali

Procedure collegate all'esito

Se l'Ente individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare loro comunicazione
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giornientro il quale l'Ente deve comunicare l'accoglimento o il diniego della richiesta è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine senza che sia pervenuta opposizione, l'Ente provvede sulla richiesta.
Se la richiesta di accesso civico viene accolta nonostante l'opposizione dei controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ente ne dà comunicazione ulteriore ai controinteressati. I documenti vengono trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati.
In caso di accoglimento, l'Ente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/2013 e dalla deliberazione ANAC 1309 del 28 dicembre 2016.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Relazioni con il Pubblico tel.
WeekdayTime slotCommento
Lun: 8:30-13:00
Mar: 8:30-13:00, 15:30-18:00
Mer: 8:30-13:00
Gio: 8:30-13:00, 15:30-18:00
Ven: 8:30-13:00
Sab - Dom: Chiuso
Ufficio Relazioni con il Pubblico e-mail

Normativa di riferimento

D. Lgs. 33/2013 art. 5.

Reclami ricorsi opposizioni

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza,  che decidono con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Avverso la decisione dell'Ente, anche in sede di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.
Il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico regionale.  Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Ente. Se questo non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Anche contro la decisione del difensore civico regionale il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può a sua volta presentare richiesta di riesame all'Ente  e presentare ricorso al difensore civico regionale.

Schede collegate

Accesso civico semplice - art. 5 D. Lgs. 33/2013

Chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge, nel caso in cui essa non sia stata effettuata.

Accesso agli atti - accesso documentale (L. 241/1990)

Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso ai "documenti amministrativi", intesi come rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti dall’Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Ultimo aggiornamento:

17/07/2024, 09:38