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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Servizio attivo

Dettagli

E' la dichiarazione che sostituisce la produzione di certificati. È regolata dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa).

A chi è rivolto

Coloro che intendono rilasciare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà devono essere maggiorenni.
Per i minori, la dichiarazione va sottoscritta dal genitore esercente la potestà o dal tutore; per gli interdetti, la dichiarazione va sottoscritta dal tutore; per gli inabilitati e per i minori emancipati, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato con l'assistenza del curatore.
La dichiarazione di chi non può firmare è raccolta dal dipendente incaricato previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Anche i cittadini stranieri possono rendere tale dichiarazione nei casi seguenti:

  • per i cittadini appartenenti all'Unione Europea alle stesse condizioni dei cittadini italiani;

  • per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornati in Italia, purché essa riguardi stati, fatti o qualità personali attestabili da enti pubblici italiani.

Descrizione

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consiste in una libera dichiarazione (di cittadino italiano o comunitario) riguardante stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione. E' resa nell'interesse proprio del dichiarante e può riguardare anche stati, qualità personali, fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Il dichiarante sottoscrive la dichiarazione davanti al dipendente dell'Ente che la riceve oppure può inviarla, dopo averla sottoscritta, per pec, posta, fax o tramite terza persona con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non necessita di autentica di firma, a meno che:

  • debba essere presentata a soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni);
  • riguardi la riscossione da parte di soggetti diversi dall'interessato di benefici economici (riscossione di pensioni, contributi, etc).

Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a pubbliche amministrazioni o a gestori privati di pubblico servizio, la firma non deve essere autenticata ma deve essere apposta in presenza dell'addetto a riceverla oppure presentata o inviata allegando copia del documento di identità.
L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
Il contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rimane in capo al dichiarante, l'ufficiale che autentica la firma si limita ad autenticare la sottoscrizione verificando che il contenuto del testo riguardi stati, qualità personali o fatti come sopra riportato.

Come fare

La dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure si trasmette, allegando copia di un documento di identità del dichiarante, via posta, fax o e-mail (in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec).
Se la dichiarazione è da presentare alle pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) o ai privati che lo consentono, la firma deve essere autenticata.

Cosa serve

E’ possibile utilizzare i moduli fac-simile disponibili su questa pagina o predisposti da altri enti o uffici. 

Per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Cosa si ottiene

Le dichiarazioni sostitutive vengono utilizzate al posto di altri documenti per lo svolgimento di varie pratiche.

Tempi e scadenze

Nessuno

Quanto costa

La dichiarazione sostitutiva non autenticata è gratuita.
Per la dichiarazione sostitutiva autenticata il costo è di€ 16,00 (marca da bollo).

Vincoli

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono soggette a controllo: se da questo emerge un falso, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti  ed e' punito ai  sensi del codice penale e delle leggi speciali in  materia.

Casi particolari

La legge stabilisce in modo puntuale quali sono i documenti che NON possono essere sostituiti da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine di conformità CE, di marchi o brevetti.

Ulteriori informazioni

Si può usare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dichiarare:​

L'autocertificazione sostituisce definitivamente i certificati relativi a:
     a) data e il luogo di nascita;
     b) residenza;
     c) cittadinanza;
     d) godimento dei diritti civili e politici;
     e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
     f) stato di famiglia;
     g) esistenza in vita;
     h) nascita del figlio, decesso  del  coniuge,  dell'ascendente  o discendente;
      i)  iscrizione  in  albi,  in   elenchi   tenuti   da   pubbliche amministrazioni;
     l) appartenenza a ordini professionali;
     m) titolo di studio, esami sostenuti;
     n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di  qualificazione tecnica;
     o)  situazione  reddituale  o  economica  anche  ai  fini   della concessione  dei  benefici  di  qualsiasi  tipo  previsti  da   leggi speciali;
     p)  assolvimento   di   specifici   obblighi   contributivi   con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
     q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA  e  di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
     r) stato di disoccupazione;
     s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
     t) qualità di studente;
     u)  qualità  di  legale  rappresentante  di  persone  fisiche  o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
     v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni  sociali   di qualsiasi tipo;
     z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli  obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare  dello stato di servizio;
     aa) di non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di  decisioni  civili  e  di provvedimenti amministrativi iscritti nel  casellario  giudiziale  ai sensi della vigente normativa;
     bb)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto a procedimenti penali;
     bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario  di  provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
     cc) qualità di vivenza a carico;
     dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato  contenuti nei registri dello stato civile;
     ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
     
     Le dichiarazioni possono essere anche cumulative e possono riguardare anche dati storici, cioè relativi a dati riferiti ad un momento diverso dall'attuale.

La dichiarazione può riguardare anche la conformità all'originale della copia di:

  • atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;
  • pubblicazioni;
  • titoli di studio o di servizio;
  • documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

La dichiarazione non può contenere:

  • dichiarazioni di impegno con le quali si manifesti la volontà di fare o non fare qualcosa in futuro;
  • manifestazioni di volontà future;
  • una procura, anche se il destinatario finale è una Pubblica Amministrazione (è, invece, ammessa per le deleghe al ritiro di atti presso Pubbliche Amministrazioni che non comportano modifiche nella sfera giuridica né del delegante né del delegato).

Validità:
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono valide finché non mutano i fatti oggetto di dichiarazione.

Contatti

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Normativa di riferimento

D.P.R. 445/2000

Ultimo aggiornamento:

05/06/2024, 13:22