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Richiesta di accesso agli atti

Servizio attivo

Dettagli

Il Comune garantisce l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990), l'accesso civico semplice (articolo 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013), l'accesso civico generalizzato (art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013)

A chi è rivolto

Il servizio di accesso agli atti è destinato a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse a consultare i documenti prodotti dal Comune.

Come fare

La richiesta di accesso deve essere effettuata on line utilizzando il pulsante "accesso al servizio on line" presente in questa pagina.

Le modalità attraverso le quali i cittadini possono ottenere le informazioni, in relazione alla tutela ai diversi interessi in gioco, sono le seguenti:

  • l’accesso documentale pone i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Per questo motivo la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.  Il cittadino richiedente deve infatti avere un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso.

  • l’accesso civico semplice è destinato ai soli atti ed informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha il diritto di richiederli nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.
  • l'accesso civico generalizzato riguarda invece gli atti e le informazioni prive di obblighi di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione con il preciso scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Cosa serve

Per utilizzare il servizio on line occorre avere:

  • SPID o CIE o CNS

E' possibile che venga richiesta specifica documentazione in base alle indicazioni contenute nella domanda.

Cosa si ottiene

Accesso documentale: copia o la presa visione del documento richiesto.
Accesso civico semplice: la pubblicazione dei dati o documenti richiesti nel sito internet dell'Amministrazione.
Accesso civico generalizzato: i dati o i documenti richiesti.

Tempi e scadenze

30
giorni
dalla richiesta

Quanto costa

L'utilizzo del servizio tramite l'accesso dal portale online non comporta alcun costo.

Possono essere applicati diritti di ricerca in relazione alla tipologia del documento richiesto e all'eventuale stampa dei documenti, da pagare secondo le modalità indicate direttamente dall'ufficio competente.

Accedi al servizio

Casi particolari

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 241/1990 art. 24

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Relazioni con il Pubblico tel.
WeekdayTime slotCommento
Lun: 8:30-13:00
Mar: 8:30-13:00, 15:30-18:00
Mer: 8:30-13:00
Gio: 8:30-13:00, 15:30-18:00
Ven: 8:30-13:00
Sab - Dom: Chiuso
Ufficio Relazioni con il Pubblico e-mail

Unità organizzativa responsabile

Area Amministrativa

Supporto attività della Giunta, del Consiglio e degli Uffici, contratti in forma pubblica, assicurazioni, contenzioso, elettorale, servizi elettorali e demografici, notifica atti

Area Comunicazione, Pianificazione Economica e Territoriale, Servizi Educativi e Cultura

Attività di comunicazione e relazioni con il pubblico, pianificazione territoriale, programmazione e gestione dei servizi culturali, sportivi e scolastici

Ufficio Segreteria

Supporto agli organi istituzionali e al Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni. Formulazione e pubblicazione degli atti deliberativi

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Comunicazione e informazione al cittadino, raccolta di segnalazioni

Normativa di riferimento

L. n. 241/1990 e ss.mm.i. - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.P.R. n. 184/2006 e ss.mm.ii. - Regolamento disciplina accesso ai documenti amministrativi

D. Lgs. n.267/00 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Schede collegate

Accesso agli atti

Il Comune garantisce l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990), l'accesso civico semplice (articolo 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013), l'accesso civico generalizzato (art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013)
Ultimo aggiornamento:

15/04/2025, 18:11