La realizzazione di un intervento edilizio può essere subordinata al versamento del contributo di costruzione, nei casi previsti dagli artt. 183, 184 e 185 della L.R. 65/2014, ed è costituito dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dal costo di costruzione.
Il contributo deve essere corrisposto al Comune, tranne specifici casi di esonero previsti dalla normativa vigente.